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Ordinanza — n. 8012/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8012/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM MOUHAMED - C.U.I. 04SLBAL nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha accolto l'appello sul punto riducendo la pena base inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ampiamente motivato la determinazione della pena base, cfr. pag. 3-4, su una pluralità di elementi ex art. 133 cod. pen. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, ripropone i motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 04SLBAL nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha accolto l'appello sul punto riducendo la pena base inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ampiamente motivato la determinazione della pena base, cfr. pag. 3-4, su una pluralità di elementi ex art. 133 cod. pen. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, ripropone i motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda persecuzione dei Tamil pluralità di motivazioni revisione della sentenza penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
3-4, su una pluralità di elementi ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM MOUHAMED - C.U.I. 04SLBAL nato il 10/05/1988 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorrente deduce il vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha accolto l'appello sul punto riducendo la pena base inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ampiamente motivato la determinazione della pena base, cfr. pag. 3-4, su una pluralità di elementi ex art. 133 cod. pen. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, ripropone i motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il t liere estensore Il