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Ordinanza — n. 8011/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing motivation, ruling judicial discretion on penalty proportionality is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Moussa Ndiaye inadmissible regarding the motivation of the sanction. The appellant argued for a detailed explanation of the penalty, but the court found the base sentence was near the statutory minimum and the appeal on this point had already been accepted. Consequently, the court ruled that judicial discretion regarding penalty proportionality is unreviewable and no new evaluation is permitted.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The court's exercise of discretion regarding the proportionality of the penalty is unreviewable, and appeals seeking a new evaluation of congruity are inadmissible when the sentence is near the statutory minimum.

Parole chiave

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judicial discretion penalty proportionality sentencing motivation statutory minimum inadmissible appeal criminal procedure reviewability motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 133 cod. pen
In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA NDIAYE - C.U.I. 05DJ56I nato il 20/07/1982 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base prossima al minimo edittale, per altro a seguito dell'accoglimento dell'appello sul punto. In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.

Nessuna concreta contestazione è stata poi elevata rispetto al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Corisilire estensore I