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Ordinanza — n. 8009/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for raising facts and merit issues outside cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8009/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Marciano Francesco and Marciano Antonio inadmissible. The appellants argued for violation of criminal law principles and subjective elements of the crime, but the court ruled these were mere complaints on facts rather than legal errors. Since the appeals raised questions of merit and evidence evaluation without specific allegations of distorted proof, they fell outside the scope of the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 5 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of complaints on facts or alternative readings of evidence without alleging a specific distortion of proof or a violation of law.

Parole chiave

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cassation admissibility violation of law subjective element questions of merit evidence evaluation criminal procedure inadmissible appeal errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 cod. pen.
art. 5 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCIANO' FRANCESCO nato a PALMI il 16/01/1983 MARCIANO' ANTONIO nato a SEMINARA il 01/01/1966 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo laddove deduce la violazione dell'art. 5 cod. pen., è manifestamente infondato poiché si richiamano i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 364/1988 che concerne l'errore di diritto nelle contravvenzioni, mentre il reato per cui è intervenuta condanna è un delitto.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza che è invece corretta in diritto e priva di vizi logici. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Cbniglire estensore