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Ordinanza — n. 8008/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural errors instead of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea-bargain sentence by claiming logical flaws and violations of specific criminal code articles, while the prosecution argued these grounds were irrelevant. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general procedural complaints.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general procedural errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Art. 448 c.p.p. legal qualification error procedural violation motivi di cassazione cancellazione dall'albo avvocati inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 43 cod. pen.
di violazione dell'art. 43 cod. pen., l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Legge n. 103/2017
pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art.
art. 43 cod. pen
di violazione dell'art. 43 cod. pen., l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO DARIO nato a NOCERA INFERIORE il 10/10/1992 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREi at0 avv1so alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. di violazione dell'art. 43 cod. pen., l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/