Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it did not fall within the specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the court held that such arguments are not permissible for appeals against plea-bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general claims for acquittal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCA PASQUALE nato a VILLARICCA il 06/03/1972 avverso la sentenza del 17/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI(dato avviso alle Darti udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per .cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co