Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the law restricts appeals against plea-bargain sentences to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if not based on the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/05/2000 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDtet=7VStrUl~ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; ì Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022.Il qohsiliere estensore Il Pre