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Ordinanza — n. 8003/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILENO RODOLFO nato a NAPOLI il 29/11/1978 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Rodolfo Sileno in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali diritto a un difensore indennità del difensore d'ufficio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILENO RODOLFO nato a NAPOLI il 29/11/1978 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Rodolfo Sileno in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Cniglr re estensore l