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Ordinanza — n. 8002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE VINCENZO nato a CORATO il 17/06/1962 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSA Etat° avviso alle parti.3„ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza di persecuzione revoca della rendita d'invalidità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE VINCENZO nato a CORATO il 17/06/1962 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSA Etat° avviso alle parti.3„ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. ,-9 Il ere estensore Il Presiderge emeraro Luca Ram ci ,