Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to substantively challenge the lower court's factual finding on drug quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a substantive legal challenge to the lower court's decision. The appellate court correctly rejected the request for applying Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990 by assessing the gravity of the offense based on the significant quantity of drugs and the number of doses found (469). The appellant merely reiterated arguments already examined and dismissed without engaging with the court's reasoning, warranting the rejection of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; An appeal is inadmissible if it fails to substantively confront the factual basis of the lower court's decision regarding the gravity of the offense, limiting itself to reiterating previously rejected arguments without engaging with the court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONOPOLI GIAMPIERO nato a ROMA il 30/09/1995 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al rilevante quantitativo della sostanza stupefacente ed al numero di dosi ricavabili (469).
Il ricorso si limita a ribadire gli argomenti già esaminati e correttamente rigettati e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata solo nella parte in diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Iltrisig iere estensore Il Presidente L emeraro Luca Ramacc