Italian Court dismisses appeal claiming mandatory one-third generic mitigation reduction was violated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to reduce the sentence by one-third for generic mitigating circumstances, violating established case law. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly balanced favorable and unfavorable elements to ensure a congruous and individualized punishment under Article 27 of the Constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 Cost.; The failure to grant generic mitigating circumstances in their maximum extent of one-third does not compel the judge to necessarily consider favorable elements deduced by the accused, provided the judge regards the unfavorable elements of predominant relevance and ensures the overall sanction is congruous with the needs of individualized punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIZIANI TIZIANO nato a TERRACINA il 17/09/1992 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla mancata riduzione totale di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01).
La Corte di appello, nell'accogliere l'appello proprio sull'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ha motivato sulle ragioni per cui l'entità della riduzione non potesse essere di un terzo, richiamando le modalità del fatto descritte in sentenza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/