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Ordinanza — n. 7996/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground of appeal was rejected because it raised substantive facts and evidence evaluation issues, which are outside the scope of a legality review limited to legal errors. The second ground failed due to a lack of specificity, as it did not directly address the reasoning of the appealed judgment regarding the material error in the charge. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed to a merits examination.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and limited to legal errors; grounds raising substantive facts or alternative evidence evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity substantive facts review legality review scope evidence evaluation merits pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 5 d.lgs. 74/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTALI LIVIANO nato a CASTELFIORENTINO il 28/08/1950 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì riproduttivo di deduzioni già valutate.

Il motivo prospetta questioni di merito relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, quanto alla sussistenza di costi non valutati. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in risposta al motivo di appello sul mero errore materiale contenuto nel capo d'imputazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Ciofrìigli re estensore Il Presidente / "L-Ii, c a meraro Luca macci --\,---- R! OF