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Ordinanza — n. 7993/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO VINCENZO nato a TRICASE il 23/11/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge, è inammissibile per genericità, posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova. Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare sulla prima parte in cui si descrive in che modo si pervenne al rinvenimento della sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze riesame dell'entità pena legittimità della carcerazione preventiva in dubio pro populo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO VINCENZO nato a TRICASE il 23/11/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge, è inammissibile per genericità, posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova. Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare sulla prima parte in cui si descrive in che modo si pervenne al rinvenimento della sostanza stupefacente.

Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il C