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Ordinanza — n. 7992/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso il provvedimento del 14/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; L'istanza di rimessione del processo presentata da Martino Giovanni è inammissibile ex art. 46, comma 4, cod. proc. pen. perché non corredata dalle notifiche di cui al comma 1. Cfr. Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, per cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; L'istanza di rimessione del processo presentata da Martino Giovanni è inammissibile ex art. 46, comma 4, cod. proc. pen. perché non corredata dalle notifiche di cui al comma 1. Cfr. Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, per cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso il provvedimento del 14/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; L'istanza di rimessione del processo presentata da Martino Giovanni è inammissibile ex art. 46, comma 4, cod. proc. pen. perché non corredata dalle notifiche di cui al comma 1. Cfr. Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01, per cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Cbnspgli e estensore ,,..1(Presidehte 'Lu meraro Luca R,rnacci DEPO3ITAT