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Ordinanza — n. 7988/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel and failure to articulate grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted defendant without legal representation. The procedural facts show the appeal lacked the mandatory articulation of grounds and was submitted after the 2017 law requiring defense counsel for such filings. The court rejected the appeal because the defendant failed to comply with the statutory requirements for filing a cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by a convicted person without defense counsel and lacking articulated grounds is inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing without counsel failure to articulate grounds defense counsel requirement de plano rejection motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso all'autorità di vigilanza allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 591 cod. proc. pen
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO ROSA nato a BARI il 30/08/1975 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIcEato avviso alle par----tig udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso la sentenza, in data 25 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale, in data 24 settembre 2015, che aveva condannato Dammacco Rosa per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 condannandola per l'effetto alla pena di mesi otto di reclusione - è stato proposto personalmente da quest'ultima, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco A