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Ordinanza — n. 7987/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7987/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato Spiga Pierfrancesco colpevole del reato di molestie, condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e del vizio parziale di mente, alla pena di mesi 3 di arresto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali riduzione della pena infrazione privilegiata pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIGA PIERFRANCESCO nato a ROMA il 19/04/1971 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato Spiga Pierfrancesco colpevole del reato di molestie, condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e del vizio parziale di mente, alla pena di mesi 3 di arresto.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche che sarebbero state ingiustificatamente denegate nonostante la condizione di povertà e disagio sociale in cui versava.

3. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che l'imputato vanta numerosi precedenti penali, indicativi di una personalità negativa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco ti ff i Luig