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Ordinanza — n. 7985/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7985/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso - avverso l'ordinanza, in data 9 marzo 2021, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avanzata da D'Alterio Angelo - è stato proposto personalmente da quest'ultimo, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate revoca dell'opposizione requisito della firma difesa obbligatoria diritto a un difensore opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO ANGELO nato a NAPOLI il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso l'ordinanza, in data 9 marzo 2021, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avanzata da D'Alterio Angelo - è stato proposto personalmente da quest'ultimo, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi