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Ordinanza — n. 7984/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution order regarding nullity of prior judgment due to res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the request to challenge the prior judgment's nullity during execution. The appellant argued that the prior court's declaration of absence violated notification rules under Articles 161 and 162 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that absolute nullities arising from absence cannot be raised via execution incidents once the judgment has become final, reserving only the rescission remedy for innocent ignorance of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 629-bis c.p.p.: Absolute and incurable nullities resulting from a trial held in the absence of the accused or their defender are not deducible through an execution incident once the judgment has become final, as the right to challenge such defects is exhausted by the finality of the decision, save for the specific remedy of rescission for innocent ignorance.

Parole chiave

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execution incident inadmissibility absolute nullity criminal procedure res judicata effect absence of accused rescission of judgment nullità procedurale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis cod. proc. Pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Sciascia lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza nel procedimento di cognizione per derivazione dalla nullità, deducibile in qualunque fase, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Art. 670 cod. proc. pen.
Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 415-bis cod. proc. Pen
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Sciascia lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza nel procedimento di cognizione per derivazione dalla nullità, deducibile in qualunque fase, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.
art. 670 cod. proc. pen
Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01
pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIASCIA EVA nato a GELA il 01/11/1970 avverso l'ordinanza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Gela, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Sciascia Eva aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza emessa nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 15 ottobre 2019 e di sospendere l'esecuzione della pena infittale con tale pronuncia.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Sciascia lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza nel procedimento di cognizione per derivazione dalla nullità, deducibile in qualunque fase, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. Pen., eseguita in violazione delle norme previste dagli artt. 161, comma 4, e 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto. Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore