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Ordinanza — n. 7979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato, il 24 febbraio 2021, la richiesta di Ben Moussa Amir di misure alternative - è inammissibile perché proposto da difensore, avv. Monica Piacentini, non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali ammende per infrazione procedurale atti impugnabili ricorso all'autorità di vigilanza procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUSSA AMIR nato a ROMA il 27/09/1983 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAL-díto avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato, il 24 febbraio 2021, la richiesta di Ben Moussa Amir di misure alternative - è inammissibile perché proposto da difensore, avv. Monica Piacentini, non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France