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Ordinanza — n. 7978/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of defense counsel and failure to articulate grounds as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed it personally without a qualified defense lawyer and failed to articulate the grounds for review. The procedural outcome relied on the 2017 law which mandates that appeals must be signed by special court-registered lawyers and include specific reasons. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted person without a special defense lawyer or lacking articulated grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel requirement articulation of grounds de plano rejection special court lawyer ritiro dell'istanza giudiziaria legittimazione a ricorrere alternativa di rifugio interno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 591 cod. proc. pen
Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso il decreto del 28/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOrel-a-to avviso altIe-5-M udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato, il 28 settembre 2020, la richiesta avanzata da Turiano Francesco di disapplicazìone di atti della Direzione della Casa di reclusione - è stato proposto personalmente da quest'ultimo, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi