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Ordinanza — n. 7975/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7975/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7975/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia, in data 17 aprile 2015, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva riconosciuto Pepe Nicola colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7975/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale inchiesta per reati di droga allegazioni di persecuzione contraddittorie controllo della commisurazione della pena obbligo di articolare le censure ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/07/1971 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia, in data 17 aprile 2015, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani aveva riconosciuto Pepe Nicola colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'assenza dei necessari momenti esplicativi.

3. Il motivo è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Alf Luigi Fab