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Ordinanza — n. 7970/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Altieri Giuseppa inadmissible, ruling that her sole ground of complaint was not permitted under criminal procedure law. She argued the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was illogical, but the court found the denial justified by the gravity of her conduct and the absence of positive elements. Consequently, the appeal was rejected, and Altieri was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the complaint is not permitted by law or manifestly unfounded, as the lower court's decision remains unassailable in the jurisdiction of legality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure law gravity of conduct jurisdiction of legality allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati allirritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati allirritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato Alfieri Giuseppa colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandola, per l'effetto, alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. Ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con cui lamenta l'illogicità della motivazione posta a fondamento della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto non è consentito ed è comunque manifestamente inf o ndato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo, ha pertinentemente osservato che non erano rilevabili elementi positivi e che comunque era ostativa al riconoscimento del beneficio la gravità della condotta. A tale argomentazione la ricorrente nulla di concreto oppone non i'aicando nemmeno quali elementi fattuali potevano essere valutato- In favore della condannata 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati allirritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n, 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

... Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President