Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7967/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la noi pronuncia con cui il Tribunale di Macerata aveva cond ato Mannina Alberto alla pena di mesi 1, giorni 10 di arresto, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena gravità della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
La Corte territoriale ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la noi pronuncia con cui il Tribunale di Macerata aveva cond ato Mannina Alberto alla pena di mesi 1, giorni 10 di arresto, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale giustificativo dei criteri di scelta della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sollecita un nuovo esercizio del potete discrezionale sulla dosimetria della pena attributo dall'ordinamento al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa. La Corte territoriale ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva essere determinata nel minimo edittale per la gravità del reato e per la personalità negativa dell'imputato, il si era dimostrato del tutto incapace di rispettare le prescrizioni impostegli.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ti,