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Sentenza — n. 7962/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7962/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Rieti, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato Panitti Margherita colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nonché le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 89 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nonché le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento parzialità dell'esperto inidoneità medica mancata prova di parzialità menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Il Tribunale di Rieti, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato Panitti Margherita colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 89 cod. pen
e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Tanto posto, a prescindere dai rimanenti motivi, è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso fino al 31 agosto 2014) per intervenuta prescrizione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANITTI MARGHERITA nato a ROMA il 29/12/1971 avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Rieti, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato Panitti Margherita colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nonché le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.70, 71 e 72 bis cod. proc. Pen. Lamenta che il Tribunale non abbia tratto le conseguenze procedimenta li previste in tema di incapacità processuale, ingiustificatamente ignorando le pur chiare conclusioni del perito sul punto; - violazione dell'art. 49 d.1., 17 ottobre 2016, come modificato dalla legge di conversione, 15 dicembre 20916, n. 229. Sono state considerate ancora efficaci le disposizioni in materia di sospensione del termine di prescrizione per gli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 nonostante l'azione penale sia stata esercitata dopo il 311 luglio 2017.

3. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato. Il Tribunale non ha tenuto conto delle valutazioni del perito, che aveva definito del tutto insufficiente la capacità processuale dell'imputata, sul rilievo che erano fondate solo sulla consultazione della documentazione e non solo sull'esame diretto dell'interessata. Non ha però adeguatamente spiegato, incorrendo in una insanabile contraddizione, perché ha posto a fondamento del riconoscimento del vizio parziale di mente le medesime valutazioni peritali ritenute inattendibili ai fini del giudizio di incapacità processuale. Di qui la ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente.

4. Tanto posto, a prescindere dai rimanenti motivi, è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso fino al 31 agosto 2014) per intervenuta prescrizione. Infatti, anche aggiungendo al termine massimo di cinque anni dal fatto, le sospensioni per anni 1 mesi 6 e giorni 16 considerati nella sentenza impugnata, la prescrizione è già maturata il 16 marzo 2021. Va, in conclusione, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

""") Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc