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Ordinanza — n. 7961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new factual elements regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that criminal continuity existed between two drug offenses. The appellant argued for continuity based on crime homogeneity and temporal proximity, but the lower court correctly noted a gap of over a year and distinct execution methods involving different subjects. The Court held that re-evaluating these established facts to establish continuity is impermissible in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate established facts to establish criminal continuity; appeals based on such re-evaluation are inadmissible for manifest unfoundedness.

Parole chiave

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criminal continuity drug offenses manifest unfoundedness Cassation review procedural inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - Z per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 110 cod. pen
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 13.2.2021 (condanna per reato di cui agli art. 110 cod. pen.
artt. 81 cod. pen
Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - Z per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHARMOUDI OTMAN nato il 20/01/1988 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. El Kharmoudi Otman propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse:

1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 12.2.2010 (condanna per reato di cui all'art. art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 13.11.2009);

2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 13.2.2021 (condanna per reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 31.3.2011);

2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione l'omogeneità dei reati, l'identità delle modalità esecutive e la limitata distanza temporale.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre un anno e mezzo) e le diverse modalità esecutive (in un caso detenzione e cessione di sei grammi di cocaina, nel secondo detenzione di ben 58 ovuli contenenti hashish per complessivi 560 grammi) con il coinvolgimento di soggetti non coincidenti.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che El Kharmoudi Otman ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - Z per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore