Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Soto Rojas Juan Eduardo, challenged his conviction for a crime under Law No. 110/1975 but failed to identify the specific factual elements supporting his grievances against the lower court's reasoning. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the factual elements underlying the grievances, preventing the appellate court from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTO RO3AS JUAN EDUARDO nato il 22/04/1960 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 22/01/2020, nei confronti di Soto Rojas Juan Eduardo in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché alla pena inflitta.
3. Il motivo è inammissibile Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi