Cassation court dismisses appeal regarding violation of special surveillance obligations and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of subjective intent and the denial of generic mitigating circumstances. The court held that general intent suffices for the crime of violating special surveillance obligations, regardless of the specific purpose behind the violation, and that the lower court's refusal of mitigation was not arbitrary given the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: The crime of violating special surveillance obligations requires only general intent, not a specific purpose to frustrate control, and the denial of generic mitigating circumstances is reviewable only if the lower court's reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARCIA TOMMASO nato a PALERMO il 13/12/1982 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Barcia Tommaso colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena inflittagli di mesi 3 e giorni 15 di reclusione.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di u.rf due motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'omesso accertamento dell'intento dell'imputato di realizzare la violazione delle prescrizioni per sottrarsi ai controlli, fine necessario per integrare l'elemento soggettivo del reato contestato, al pari della conoscenza delle condotte vietate o imposte. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'omessa concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'asserita assoluta indigenza, come qualunque altra esigenza improcrastinabile, se non comunicata all'autorità di pubblica sicurezza non esclude l'elemento soggettivo del reato contestato. Costituisce orientamento indiscusso della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale - nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso il Commissariato di P.S. per firmare l'apposito registro - a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).
Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo. Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza a seguito della notifica del decreto applicativo e non l'aveva mai negata in occasione dei controlli. 3.2. Il secondo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, .ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che l'imputato vantava numerosi precedenti penali, indicativi di una personalità negativa, ed aveva commesso le violazioni addebitategli con una impressionante frequenza.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Fran