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Ordinanza — n. 7956/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim regarding lack of criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Comelli inadmissible for manifest unfoundedness. Comelli argued that the lower court erred in denying criminal continuity between two offenses committed eight days apart, citing identical victim profiles and prosecutorial techniques. The court rejected this, noting that the short time gap and lack of psychological connection between the distinct criminal ideas, combined with different accomplices and locations, proved the offenses were autonomous acts rather than a continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The Court holds that an appeal challenging the denial of criminal continuity is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court cannot substitute its own assessment of the factual links between distinct criminal ideas.

Parole chiave

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criminal continuity appeal inadmissibility manifest unfoundedness autonomous criminal acts criminal plan procedural appeal Cassazione furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMELLI EMILIO nato a MASSA il 13/01/1961 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Comelli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse:

1) dalla Corte di appello di Genova in data 4.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 2 cod. pen, commesso il 26.3.2019);

2) dalla Corte di appello di Firenze in data 12.12.2019 (artt. 624-bis, primo e secondo comma, 625 n. 4, 61 n.

2) cod. pen. commesso il 18 marzo 2019);

2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli elementi sintomatici costituiti dalla medesima tecnica probatoria e dalle identiche caratteristiche personologiche delle vittime.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (otto giorni) e l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose tenuto conto della partecipazione all'attività concorsuale di soggetti diversi e della distanza tra i luoghi di consumazione.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che il Comelli abbia commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome nell'ambito di uno stile di vita improntato alla commissione degli illeciti. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ncesco Aliff i Luigi Fabrizio Augusto Mancu