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Ordinanza — n. 7955/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation extension, ruling probation judges may consider new social danger evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Osvaldo Broccoli's appeal against a probation extension order inadmissible due to manifestly unfounded grounds. Broccoli argued the trial court erred by considering new evidence regarding social danger without proper procedural safeguards. The court ruled that probation judges legitimately evaluate evolving social danger factors and may use subsequent evidence derived from existing case files to confirm or refute prior assessments.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581, cod. proc. pen.: The probation tribunal may legitimately examine subsequent elements regarding social danger when deduced from case files acquired in the adversarial proceedings, as the judgment on social danger is inherently prognostic and evolving.

Parole chiave

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probation extension appeal social danger assessment subsequent evidence admissibility adversarial proceedings requirement procedural inadmissibility prognosi di pericolosità proroga della carcerazione preventiva poteri e compiti di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
D'altra parte se l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in diretta applicazione del generale principio contenuto all'art.
Art. 581, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 185 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROCCOLI OSVALDO nato a CESENA il 10/07/1959 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da Osvaldo Broccoli avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che aveva prorogato la libertà vigilata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Broccoli, per il tramite del difensore fiduciario, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione per violazione della natura devolutiva del giudizio di gravame e del diritto di difesa. Lamenta che il Tribunale, anziché, verificare la correttezza del provvedimento impugnato ha valutato elementi successivi sconosciuti al giudice di primo grado e di cui neanche la difesa ha potuto avere precisa cognizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il tribunale di sorveglianza, chiamato a verificare, ai fini della proroga, l'attualità e persistenza della pericolosità sociale, ben può attribuire rilevanza, in ragione della particolare natura di tale requisito applicativo che postula un giudizio prognostico sempre in evoluzione, anche elementi sopravvenuti utilizzandoli come conferma o smentita delle valutazioni contenute nel provvedimento impugnato. D'altra parte se l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in diretta applicazione del generale principio contenuto all'art. 581 relativo all'indicazione dei motivi, non può dubitarsi che il tribunale di sorveglianza, ove il condannato abbia dedotto motivi sulla sussistenza della pericolosità sociale, possa legittimamente prendere in esame elementi sopravvenuti purché, come quelli in esame, desumibili dagli atti acquisiti nel contraddittorio delle parti.

5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la consegue condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente Francesco Aliffi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso