Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of opposition reasons against deportation order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to submit the reserved grounds for opposition within the required timeframe. Although the law allows submitting reasons after the initial declaration, they must still be filed within the statutory appeal period and in the correct form. The court ruled that the late deposit rendered the opposition procedurally invalid, leading to a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The opposition against a deportation order is subject to general appeal rules, requiring reasons to be filed within the prescribed term and form, even if submitted after the initial declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKEL MAHDAOUI NADIR nato il 14/11/1987 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da Akel Mahdaoui Nadir avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 31 dicembre 2020. A ragione osservava che il condannato non aveva presentato i motivi che si era riservato di depositare successivamente alla dichiarazione di impugnazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Akel Mahdaoui Nadir, per il tramite del difensore fiduciario, deducendo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ribadendo le censure esposte nella memoria depositata all'udienza d trattazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti non correlati al contenuto dell'ordinanza che ha fondato la declaratoria di inammissibilità su argomentazioni giuridicamente ineccepibili. Come di recente chiaro da questa Corte, l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Hajassine Bilel ,Rv. 280987).
Nel caso in verifica è pacifico che la memoria contenete i motivi è stata depositata oltre il termine per essere stata depositata alla stessa udienza in cui è stato emesso il provvedimento impugnato.
5. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente Francesco A Luigi Fabrizio Augus