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Ordinanza — n. 7949/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for genericity and lack of specific legal grounds regarding procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature and manifest unfoundedness of the two legal grounds raised. The appellant argued violations of defense rights during voluntary statements and improper service of process, but the court noted the first ground was already rejected and the second lacked specific details on the affected act and reasons for the office defender's address. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolity of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 161, comma 4; Art. 179 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the court must reject arguments that merely reiterate previous disallowed criticisms or fail to specify the violated act and precise reasons for the alleged procedural defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness procedural violation defense rights service of process office defender ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 63, comma 2 c.p.p.
Art. 161, comma 4 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI YANWEI nato il 24/11/1977 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Li Yanwei propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi otto di reclusione inflittale per il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, T.U. Immigrazione, articolando due motivi. 1.1. Con il primo denunzia violazione di legge, dolendosi, in particolare, della inosservanza delle norme stabilite dagli artt. 63, comma 2, 161, comma 4, e 179 cod. proc. pen. Risulta dagli atti che è stata convocata per rilasciare spontanee dichiarazioni senza l'assistenza di un difensore. 1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, e 179 cod. proc. pen. Si duole della mancata conoscenza del procedimento a seguito dell'esecuzione delle notifiche presso il domicilio del difensore di ufficio con il quale non si era instaurato un rapporto professionale.

2. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti. 2.1. Con il primo si ripropone una censura già vagliata e disattesa nel merito con argomentazioni giuridiche ineccepibili. Il verbale di spontanee dichiarazioni non è stato utilizzato per la ricostruzione della vicenda ma, su richiesta della difesa, al fine di comprovare che l'imputata non conosceva la lingua italiana. 2.2. Il secondo motivo non indica nemmeno quale atto sarebbe stato notificato in violazione di legge e non specifica le ragioni dell'inidoneità del domicilio del difensore di ufficio.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente Fra