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Ordinanza — n. 7947/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning on criminal continuity due to time gaps and lack of criminal intent link.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to properly assess criminal continuity. The appellant argued that the lower court ignored protective measures and failed to evaluate the unity of the criminal design, specifically regarding the link between drug trafficking and robbery. The court ruled that the six-month gap between crimes and the absence of evidence connecting the robbery to drug trafficking funds logically preclude continuity under Article 81 of the Penal Code, making the appellant's alternative reading impermissible in a court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court of appeal cannot substitute its own factual assessment of criminal continuity; if the lower court's reasoning based on temporal gaps and lack of criminal intent connection is not manifestly illogical, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity Art. 81 Penal Code manifest unfoundedness court of appeal factual assessment drug trafficking robbery traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 comma 2 cod. pen.
Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOCI ROLAND nato a LAC( ALBANIA) il 27/06/1983 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ndoci Roland propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse:

1) dal GIP del Tribunale di Ancona in data 9 febbraio 2011 (detenzione e cessione di stupefacenti da gennaio 2008);

2) dal Tribunale di Ancona in data 15.4.2009 (rapina commessa nel luglio 2007).

2. Denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli atti inerenti il procedimento definito dalla sentenza sub 1) ed in particolare i provvedimenti emessi nella fase cautelare prodotti dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla disomogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre sei mesi) l'assenza di elementi di collegamento tra le ideazioni criminose una volta escluso che il reato contro il patrimonio sia stato commesso in concomitanza con l'attività di spaccio per reperire la necessaria provvista finanziaria finalizzata all'approvvigionamento della sostanza.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che Ndoci Roland ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Quanto ai provvedimenti emessi nella fase cautelare, non sono stati correttamente esaminati perché non hanno natura probatoria né, peraltro, il ricorso indica elementi fattuali da essi desumibili la cui omessa valutazione ha, in via decisiva, inciso nella ricostruzione del rapporto fra i reati come accertati in sede di giudicato (l'antecedenza dell'attività di spaccio rispetto alla rapina è affermata dai citati provvedimenti solo in via ipotetica).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente Francesco Ali i Luigi F brizio Augusto Mancuso vt,~242 D'.7."'77-