Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentences for excessive punishment and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Okoduwa Emmanuel and Egbeseia Marcus inadmissible regarding their convictions for drug trafficking. Both defendants argued that the sentences were excessive and the reasoning flawed, citing lack of consideration for their age and cooperative behavior. The court rejected these claims, ruling that the lower court's assessment of the defendants' criminal history and the scale of their drug distribution provided sufficient justification for the penalties without merit review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of criminal penalties or the reasoning behind them are inadmissible if the lower court's evaluation of the defendant's conduct and personality is not manifestly illogical and relies on elements deemed legally decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OKODUWA EMMANUEL - C.U.I. 040215 nato il 04/05/1992 EGBESELA MARCUS nato il 13/03/1990 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, provvedendo sulle impugnazioni proposte da Okoduwa Emmanuel e Egbeseia Marcus nei confronti della sentenza del 9/9/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alle pene di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa (Okoduwa, in relazione al reato di cui all'art. 71, comma 1, d.P.R. 309/90) e 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa (Egbesela, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha riqualificato il fatto contestato a Okoduwa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminando la relativa pena in 2 anni e 10 mesi di reclusione e 5.600 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Egbsela Marcus, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati, giustificata con la tipologia della sostanza stupefacente benché il trattamento sanzionatorio previsto sia il medesimo per le droghe pesanti e per quelle leggere, dunque senza adeguata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale, essendo stata determinata in 3 anni di reclusione la pena base. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Emmanuel Okoduwa, lamentando anch'egli l'eccessività della pena e la violazione di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, agli aumenti per la continuazione e alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata considerata quale base di computo la pena di 4 anni di reclusione, senza adeguatamente considerare il comportamento collaborativo del ricorrente, l'incensuratezza e la giovane età, nonché l'effettiva lesione dell'interesse protetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Le doglianze di Marcus Egbsela in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro riproduttive di quelle analoghe formulate con l'atto d'appello e prive di analisi della condotta e della personalità del ricorrente, sono manifestamente infondate, essendo volte a censurare sul piano del merito le valutazioni di gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato poste a fondamento della determinazione della pena da considerare quale base di computo, di cui la Corte d'appello ha fornito giustificazione con motivazione idonea e non manifestamente illogica, sottolineando lo stabile inserimento del ricorrente nel circuito dello smercio di stupefacenti e il numero delle cessioni contestate, pari a oltre 100, oltre che l'assenza di elementi di positiva considerazione sul conto del ricorrente, tra l'altro privo di stabili e positivi riferimenti sociali e lavorativi: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti in tali valutazioni, non sindacabili sul piano del merito in sede di legittimità.
Anche le doglianze formulate da Emmanuel Okoduwa sono manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato le condotte contestategli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha adeguatamente giustificato la determinazione in 4 anni della pena base, la misura degli aumenti per la continuazione e della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la stabilità della attività, sia pure di piccolo spaccio, svolta dal ricorrente per oltre 5 anni, con un numero apprezzabile di acquirenti che l'imputato riforniva con continuità, superiore alla decina, ritenuto sintomatico di non modesta capacità di smercio della sostanza stupefacente, tanto da dare luogo a oltre 430 cessioni, e anche la personalità negativa del ricorrente, gravato da precedenti di polizia e privo di riferimenti sociali e lavorativi: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti, non sindacabile, come invece proposto dal ricorrente, sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente inammissibilità anche di tale ricorso.
Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022