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Ordinanza — n. 7747/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted acquittal due to plea agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific grounds for acquittal and sentencing errors when entering a plea agreement in the appellate court. The appellant argued for an omitted acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court ruled that such complaints cannot be raised after a settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; In cases of a plea agreement at the appellate level, complaints regarding waived grounds for acquittal or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement omitted acquittal appellate waiver inadmissible appeal sentencing errors remissione della pena sospensione di pena reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché in caso di concordato in appello, non è possibile denunciare le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena (Cass., Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena (Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, poiché in caso di concordato in appello, non è possibile denunciare le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena (Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHI ELTON nato il 21/03/1975 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 35747/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 14 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 novembre 2021 dal GUP del Tribunale di Ravenna, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha ridotto la pena inflitta a Elton Shehi ad anni 7, mesi 3 di reclusione ed euro 60.000 di multa per il reato di cui agli art. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato il vizio di motivazione per omesso proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, poiché in caso di concordato in appello, non è possibile denunciare le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena (Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estens