Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to find the drug trafficking act to be of minor significance, violating specific statutory provisions. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with sound reasoning and evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 366, comma 1, c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance with adequate motivation and correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFFATI AMMAR nato il 05/01/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. ed il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo al reato di spaccio continuato di stupefacenti al medesimo ascritto; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici, e che il rigetto del motivo d'appello proposto sul punto poggia su argomentazioni non manifestamente illogiche ancorate alle prove assunte (v. pagg. 4 e 5 sentenza), non scalfite dalle censure proposte in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ,Il Presidente Gianni