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Ordinanza — n. 7746/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to find the drug trafficking act to be of minor significance, violating specific statutory provisions. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with sound reasoning and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 366, comma 1, c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance with adequate motivation and correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug trafficking minor procedural economy Cassation dismissal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, t.u. stup.
Art. 366, comma 1, c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFFATI AMMAR nato il 05/01/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. ed il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo al reato di spaccio continuato di stupefacenti al medesimo ascritto; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione e corretti argomenti giuridici, e che il rigetto del motivo d'appello proposto sul punto poggia su argomentazioni non manifestamente illogiche ancorate alle prove assunte (v. pagg. 4 e 5 sentenza), non scalfite dalle censure proposte in ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ,Il Presidente Gianni