Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7745/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for drug possession due to procedural non-issues and lack of relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Corradetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that the second-instance judgment was flawed because the drug extract was never notified to him while absent, and because the court convicted him for hashish without contesting it. The court rejected these claims, ruling that post-2014 laws no longer require notification of extracts to absent defendants and that the hashish mention was merely relevant for assessing the defense's credibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court holds that appeals based on the non-notification of a second-instance judgment extract to an absent defendant are inadmissible following legislative reforms, and that convictions for minor drug offenses based on uncontestable facts do not constitute a violation of procedural norms.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility absent defendant notification drug possession conviction procedural violation defense Cassa delle Ammende costs imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
I. n. 67 del 2014
Il primo motivo attiene a una questione non pertinente perché, in seguito alla modifica delle norme sulla contumacia, per effetto della I. n. 67 del 2014, non è più prevista la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato che non è intervenuto nel processo.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI STEFANO nato a ASCOLI PICENO il 20/08/1964 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 35669/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24 settembre 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 7 novembre 2017 del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato Stefano Corradetti alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo la difesa deduce la violazione di norme processuali, perché non era stato mai notificato l'estratto della sentenza di secondo grado con l'avviso di deposito all'imputato, sebbene assente nel processo. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché era stato condannato in primo grado sia per la detenzione di eroina che di hashish, mentre questa seconda non era stata contestata. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo attiene a una questione non pertinente perché, in seguito alla modifica delle norme sulla contumacia, per effetto della I. n. 67 del 2014, non è più prevista la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato che non è intervenuto nel processo. Il secondo motivo non si confronta affatto con la decisione che ha escluso la rilevanza dell'hashish ai fini della condanna, essendo stato menzionato solo per la valutazione della congruità della tesi difensiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 35669/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022