Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7744/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been recognized over the finding of repeated recidivism, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points. The Supreme Court held that the appeal merely reproduced these previously dismissed arguments without new grounds, making further review unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 360, no. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the appellate court with a motivation not manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repeated recidivism generic mitigating circumstances discretionary power review merely reproductive appeal impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, fourth comma, cod. pen.
Art. 360, no. 1, lett. a, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/03/1976 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva reiterata - bilanciamento peraltro precluso dal disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello con motivazione non manifestamente illogica rispetto all'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuitogli, che non può essere altrimenti sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud li—l'(// àbétta Rosi'\ k. TO!N CL O