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Ordinanza — n. 7742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to cite appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific reasoning of the appellate court's decision. The appellant argued the sentence was excessive and insufficiently motivated regarding personal and economic conditions, but the court noted the lower court provided solid, incensurable justification for the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the specific grounds of the lower court's decision, limiting their arguments to generic factual assertions without engaging with the legal reasoning provided.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds failure to cite reasoning procedural costs fine fund payment sanzioni pecuniarie caso di rigore economico carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCIULLI MARCO nato a RIVALTA DI TORINO il 16/11/1965 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/6/2021, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 14/2/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con la quale Marco Fanciulli era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato (specie con riguardo alle condizioni personali ed economiche del soggetto, oltre che per il reato commesso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa (ed unica) questione, ha infatti steso una motivazione incensurabile, solida ed adeguata, che peraltro l'impugnazione non cita neppure, limitandosi a generiche considerazioni di puro fatto (come quelle riportate alla pag. 2); la sentenza, in particolare, ha sottolineato che il Fanciulli:

a) aveva commesso un reato non di scarsa rilevanza;

b) era gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, peraltro oggetto di una contestazione di recidiva esclusa in primo grado;

c) si era visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche sol perché aveva richiesto il rito abbreviato;

d) in tal modo, si era visto irrogare una sanzione definitiva tutt'altro che severa, ed insuscettibile di essere ulteriormente ridotta in appello.

4. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 igliere estensore ic Me 7