Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking only the sentencing motivation without citing statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged only the sentencing motivation without citing the specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to reclassify the offense under a lesser provision, but the court found this argument did not fall within the permissible scope of cassation review for judgments rendered under Article 444. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it attacks only the sentencing motivation without citing the specific statutory grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA BIAGIO MICHELE nato a MILANO il 11/01/1997 avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO_ (—dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/7/2021, il Tribunale di Milano applicava a Biagio Michele Ciavarella - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe dovuto riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta riqualificazione del reato nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il liere estens