Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the offense by failing to apply a specific sentencing provision. The court ruled that appeals regarding sentencing qualifications are limited to cases of manifest error, which were not present here as the lower court found the qualification correct based on the parties' submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the qualification of facts in sentencing cases are admissible only for manifest error, excluding mere evaluative disputes.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILLITO SALVATORE nato a PATERNO' il 18/02/1995 avverso la sentenza del 31/08/2021 del TRIBUNALE di MILANOklato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione della legge penale per essere stato erroneamente qualificato il fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);
Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu °cui/ non ricorre, alla luce dell'imputazione e considerato che la sentenza impugnata ha reputato corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti, sicché il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore -presidente