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Ordinanza — n. 7739/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug possession where seized cash lacks direct proven link to sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding the seizure of cash was sound and free from defects. The defendant argued that the seized sum had no direct connection to the 23 grams of hashish found, yet the trial court logically inferred the money was proceeds of prior trafficking based on its discovery inside a bag with the drugs and the defendant's lack of legitimate income proof. The appellate court rejected this argument as irrelevant to the specific grounds of the appeal, emphasizing that the abstract relationship between the charge and the seizure was insufficient to overturn the decision.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; Art. 240-bis cod. pen.; The seizure of cash found with drugs constitutes a presumption of illicit origin unless the defendant provides concrete evidence of a legitimate source, and an appeal focusing solely on the lack of direct market price valuation is inadmissible.

Parole chiave

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confisca proventi illeciti detenzione stupefacenti presunzione provenienza ricorso inammissibile onere prova imputato hashish 23 grammi sacco giallo sequestro confisca penale

Disposizioni normative citate

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Art. 240, comma 1, cod. pen.
73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.
Art. 240-bis cod. pen.
73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 13/7/2021, il Tribunale di Milano applicava a Sabino Gerardi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13/7/2021, il Tribunale di Milano applicava a Sabino Gerardi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI SABINO nato a MILANO il 26/10/1971 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/7/2021, il Tribunale di Milano applicava a Sabino Gerardi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla confisca del denaro sequestrato; il Tribunale non avrebbe considerato che il Gerardi sarebbe stato condannato per una condotta di detenzione di stupefacente, peraltro in soli 23 grammi di hashish, e che non emergerebbe alcun nesso diretto tra questo quantitativo e la somma in esame, che non potrebbe mai essere il frutto di cessioni pregresse. Infine, si rappresenta che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Tribunale, pronunciandosi sulla confisca del denaro, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva dei vizi denunciati; come tale, dunque, non censurabile. La somma di danaro contante sequestrata al Gerardi - pari a 34.180,00 euro - è stata ritenuta, con argomento logico, provento di pregressa attività di spaccio, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., anche perché trovata all'interno di un sacco giallo, dentro un armadio, peraltro lo stesso nel quale era stato trovato l'hashish, per 23 grammi. Ancora, il Tribunale ha ricordato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova circa un'occupazione lavorativa lecita, tale da poter giustificare - anche solo astrattamente - la disponibilità di una così significativa somma di denaro. Ebbene, tutti questi argomenti risultano estranei all'impugnazione, che agli stessi non dedica alcun passaggio, concentrandosi soltanto sull'astratto rapporto tra contestazione e sequestro, oltre che sul prezzo dell'hashish sul mercato, di certo non valutabile in questa sede.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il sigliere estensore Il P ,esidente Men, Rosi