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Ordinanza — n. 7737/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for personal drug use due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defendant challenged the application of statutory penalties for possessing 492 grams of heroin for personal use, arguing the sanction was excessive and absolution grounds existed. The court ruled that appeals against sentencing by request are strictly limited to specific defects regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding challenges to omitted reasoning on absolution conditions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing by request are admissible only for defects concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to omitted reasoning on absolution conditions.

Parole chiave

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appeal inadmissibility sentencing by request personal drug use omitted reasoning procedural costs Cassazione criminal procedure reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO FRANCESCO nato a TARANTO il 23/02/1987 avverso la sentenza del 30/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato- udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 35487/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 30 luglio 2021 il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato su concorde richiesta delle parti a Francesco Quarto le pene di legge per il reato dell'art. 73 d.P.R. n, 309 del 1990, perché deteneva 492 grammi di eroina.

2. L'imputato ricorre per cassazione per vizio di motivazione, poiché vi erano i presupposti dell'assoluzione e il trattamento sanzionatorio era eccessivo, trattandosi di detenzione per uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. L'imputato poi non può contestare la pena che non è illegale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 35487/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore isr,-eRidente Ubalda