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Ordinanza — n. 7736/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses personal cassation appeals and constitutional complaints regarding fixed-term accessory penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared both cassation appeals filed by Romanato Gaetano and Romanato Giovanni inadmissible. Gaetano's appeal was rejected because the law abolished the right of defendants to file personal cassation appeals, rendering his direct submission invalid. Giovanni's constitutional complaint regarding the fixed five-year ban from public offices was dismissed as manifestly unfounded due to a lack of specific constitutional arguments and an overestimation of the penalty's impact on equality.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 29 cod. pen.; The personal filing of a cassation appeal is no longer permitted for defendants, and constitutional complaints regarding fixed-term accessory penalties must clearly demonstrate a specific conflict with constitutional principles to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal appeal prohibition accessory penalty constitutionality ban from public offices equality principle violation sanzioni penali prescrizione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Quello proposto da Romanato Gaetano è inammissibile a causa della sua proposizione personale da parte del ricorrente, essendo stata abolita, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 29 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Romanato Giovanni, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Romanato Gaetano, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di pronunciare la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Romanato Gaetano e a Romanato Giovanni, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Romanato Gaetano, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di pronunciare la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Romanato Giovanni, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri
Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979, Papale
anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979, Papale, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANATO GAETANO nato a SALERNO il 25/09/1994 ROMANATO GIOVANNI nato a SALERNO il 24/02/1997 avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOlrlarsLav3.49e-~L c udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Romanato Gaetano e a Romanato Giovanni, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene di 4 anni e 6 mesi di reclusione (a Romanato Gaetano) e di 3 anni e 6 mesi di reclusione (a Romanato Giovanni), in relazione al reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Romanato Gaetano, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano impedito di pronunciare la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Romanato Giovanni, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per essergli stata applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, che avrebbe l'effetto, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (commessi nel 2016) e del percorso di vita intrapreso dal ricorrente (che svolge stabile attività lavorativa in altro contesto), di comprimere eccessivamente la sfera dì libertà dell'imputato, in contrasto con il principio di eguaglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da Romanato Gaetano è inammissibile a causa della sua proposizione personale da parte del ricorrente, essendo stata abolita, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, e non potendo !a sottoscrizione per autentica apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione del ricorrente attribuire al primo la paternità del ricorso, essendo stata espressamente apposta solo per autentica. Il ricorso proposto da Romanato Giovanni, con il quale è stata solamente prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., a causa della applicazione al ricorrente della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, è manifestamente infondato, non essendo state chiaramente indicate le norme costituzionali con le quali confliggerebbe la previsione della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa, né spiegato come tale durata si ponga in contrasto col principio di eguaglianza, trattandosi di valutazione, quella della applicazione di tale sanzione accessoria per una durata fissa e prestabilita in presenza di determinate condanne, rientrante pienamente nella discrezionalità del legislatore, che non si pone in contrasto né con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena, essendo, anzi, già stato affermato, a proposito della interdizione perpetua, che tale sanzione può efficacemente contribuire proprio all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l'applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie (Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145309; v. anche, in senso analogo, Sez. 1, Sentenza n. 6714 del 29/03/1979, Papale, Rv. 142650).

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consiglier