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Ordinanza — n. 7734/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and tax evasion intent grounds, ruling appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired and that the tax evasion should be treated as negligence rather than intentional. The court rejected these claims, noting the limitation period was not yet complete and that the law requires intent for such conversions, which the appellant's conduct demonstrated.

Regesto Legislator

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Art. 10 ter d.lgs. 74/2000; Art. 63 c.p.: The statute of limitations for the crime of tax evasion is seven and a half years; the court cannot reduce detention to a fine when the act constitutes intentional or eventual intent.

Parole chiave

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statute of limitations tax evasion crime intentional intent penalty conversion appeal inadmissibility tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ter d.lgs. 74/2000
Art. 63 c.p.
art. 10 ter d.lgs. 74/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VINCENZO nato a POLIZZI GENEROSA il 22/11/1960 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine ordinario di prescrizione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000, commesso il 27 dicembre 2013, tenendo conto degli atti interruttivi, è di sette anni e mezzo e quindi non era certamente decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata (12 maggio 2021);

Ritenuto che il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882) e non potendo certo richiedersi a questa Corte - come invece viene fatto - la riduzione delle pena con conversione della sanzione detentiva in quella pecuniaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi