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Ordinanza — n. 7733/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and lack of specific legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments were generic and failed to identify a specific legal violation. The court emphasized that it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment for that of the lower tribunal regarding the subjective elements of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment for that of the lower tribunal; generic censure regarding motivation or excessive penalty renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic censure subjective elements procedural costs penalty fund fine responsabilità disciplinare violazione delle norme sicurezza responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI VINCENZO nato a CASERTA il 15/06/1979 avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2020, il Tribunale di Cassino dichiarava Vincenzo Piscitelli colpevole di numerose violazioni del d. Igs. n. 81 del 2008, commesse quale amministratore unico della "Maestranze s.r.l.", e lo condannava alla pena di 4.700,00 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Tribunale avrebbe steso una motivazione illogica e carente in punto di responsabilità, specie quanto al profilo soggettivo, peraltro irrogando una pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure - peraltro generiche - mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso infatti tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato gli esiti dell'accertamento compiuto il 9/11/2015 sul cantiere gestito dalla società, le violazioni pacificamente riscontrate, le prescrizioni imposte; ancora, il Tribunale - richiamando la deposizione del teste operante - ha precisato che le stesse prescrizioni erano state poi adempiute, ma a ciò non era seguito il pagamento delle somme dovute, dal che la comunicazione alla Procura della Repubblica. A conferma ulteriore, dunque, della consumazione del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; quest'ultimo, peraltro, configurabile anche a titolo di colpa, data la natura contravvenzionale delle condotte riconosciute.

5. Con riguardo, infine, alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, la - stessa risulta palesemente vaga, anche in ragione del numero di violazioni accertate ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima portata.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il C qsigliere estensore