Cassation court dismisses appeal claiming minimum sentence violation due to drug quantity and organized trafficking. The appeal is inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Grasso inadmissible, ruling that the lower court's decision to exceed the statutory minimum sentence was legally sound. Grasso argued the penalty was too high, but the court noted the significant quantity of drugs and the organized nature of the trafficking, which justified the deviation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and Grasso was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.; When a territorial court justifies a sentence exceeding the statutory minimum based on specific aggravating circumstances like drug quantity and organized trafficking, generic appeals claiming violation of the minimum are inadmissible if the reasoning is adequate.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO MASSIMO nato a CATANIA il 01/10/1994 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 35315/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 settembre 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 21 novembre 2016 del Tribunale di Catania, ha riconosciuto le attenuanti generiche ma escluso la continuazione e ha rideterminato la pena irrogata a Massimo Grasso per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva contenuto la pena nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. La Corte territoriale ha ritenuto congruo il discostamento dal minimo edittale in virtù della rilevante quantità di stupefacente, pari a 68,1 dosi medie singole di marijuana e di 5,5 dosi medie singole di cocaina. Ha escluso infatti lo spaccio occasionale e ha ritenuto la sussistenza di una cessione sufficientemente organizzata e non episodica. La motivazione è immune da censure.
Peraltro, la Corte territoriale ha applicato le attenuanti generiche nella massima estensione rispetto alla pena detentiva. In ogni caso, va ricordato che quando la pena non supera il medio edittale come nell'ipotesi in esame non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto all'uso di formule sacramentali (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
RG 35315/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Pres