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Ordinanza — n. 7724/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7724/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL SHAREEF MOHAMMAD - C.U.I. 01ENZC5 nato il 01/10/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOdat-e-a-v~-atte-parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a Al Shareef Mohammad, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficiente accertamento dei fatti e la carenza di motivazione su tale punto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7724/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 01ENZC5 nato il 01/10/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOdat-e-a-v~-atte-parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a Al Shareef Mohammad, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficiente accertamento dei fatti e la carenza di motivazione su tale punto.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze pena pecuniaria sospesa tossicodipendenza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a Al Shareef Mohammad, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL SHAREEF MOHAMMAD - C.U.I. 01ENZC5 nato il 01/10/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOdat-e-a-v~-atte-parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a Al Shareef Mohammad, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'insufficiente accertamento dei fatti e la carenza di motivazione su tale punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, sia perché proposto personalmente dall'imputato successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato (per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà); sia perché proposto per motivi non consentiti nei confronti di sentenze, come quella in esame, di applicazione della pena su richiesta, in relazione alle quali il pubblico ministero e l'imputato possono ora ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e non anche, come invece ha fatto il ricorrente, per violazione di altre disposizioni di legge penale o per mancanza di motivazione, con la conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, del ricorso in esame.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 ( Il Consigliere estensore Il Presi