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Ordinanza — n. 7722/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing regarding legal qualification and sentencing leniency. The court rejected these claims as merely reproducing previously examined and dismissed arguments without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 1, c.p.p.: Appeals must present new grounds; arguments merely reproducing those already examined by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds drug trafficking sentencing discretion Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 367, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014
Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, PG in proc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELILLO EMANUELE nato a ANDRIA il 29/03/1968 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6, sugli elementi da cui desumere la detenzione della sostanza al fine di spaccio);

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge penale in ordine in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., è anche manifestamento infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, PG in proc. Salaman, Rv. 260991). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena, è manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto e nel quantificare la pena, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, con esercizio del potere discrezionale qui non altrimenti sindacabile (Si veda, in particolare, pag. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il