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Ordinanza — n. 7719/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against confiscation of money as proceeds of drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal against the confiscation of funds inadmissible. The lower court found the money to be proceeds of a prior drug trafficking offense involving a quantity equal to the seized amount. Consequently, the court rejected the argument that the confiscation was illogical or unrelated to the crime.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, t.u. stup; Art. 166 c.p.p.: When seized funds correspond exactly to the quantity of drugs involved in a prior trafficking offense, they are legally established as proceeds of crime, rendering any challenge to their confiscation manifestly unfounded.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug trafficking offense proceeds of crime inadmissible appeal quantitative equivalence confisca dei proventi di reato pena di recesso appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, t.u. stup
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSADEK SAAD ABDALLA SAAD nato il 25/11/1993 avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il ricorso, che contesta la confisca di danaro effettuata in sede di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup, è manifestamente infondato, recando la sentenza non illogica motivazione sulla pertinenza del denaro rispetto al reato contestato (si osservi, peraltro, come il fatto oggetto di imputazione e di richiesta di applicazione pena concordata riguardasse espressamente anche la detenzione di "un quantitativo di stupefacente pari all'importo detenuto", sottoposto a sequestro e poi a confisca, così inequivocabilmente individuando il denaro stesso come prodotto del reato di una precedente detenzione illecita di sostanza poi spacciata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consiglier