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Ordinanza — n. 7718/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only excessive sentencing, not statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rama Ervis inadmissible. The appellant argued that the preliminary judge's sentence was excessive and lacked proper motivation, but failed to cite specific statutory grounds required for review. The court ruled that such complaints regarding the abstract excessiveness of the penalty fall outside the permissible scope of cassation under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a decision under Art. 444 c.p.p. is inadmissible if it concerns only the abstract excessiveness of the penalty without alleging specific statutory grounds such as error in legal qualification or illegality of the sentence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility excessive sentencing complaint Art. 444 criminal procedure code Art. 448 criminal procedure code lack of statutory grounds commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 13/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava ad Ervis Rama - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava ad Ervis Rama - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMA ERVIS nato il 08/09/1985 avverso la sentenza del 13/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA)dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava ad Ervis Rama - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 13.500 euro di multa in ordine ai reati di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e di detenzione di carte di identità false.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non motiverebbe quanto alla sanzione irrogata ed al suo contenimento nei minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta misura eccessiva della pena, invero applicata dal Giudice nei termini proposti dallo stesso imputato.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 J.G sigliere este