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Ordinanza — n. 7715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific analysis and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Antonio Alessandro and Gianluca Bevilacqua inadmissible. The appellants argued that the lower courts incorrectly classified reusable items as waste and failed to prove their passenger's involvement. The court rejected these claims as generic, lacking specific factual analysis, and noted that the second ground of appeal was procedurally barred because it was not raised before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006; Art. 110 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific factual analysis and comply with procedural preclusion rules; generic complaints or new grounds raised for the first time at the cassation level render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion waste classification joint criminal liability lack of specific analysis Cassation procedure reusable items rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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Art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2006
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Alessandro Bevilacqua, lamentando l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs.
Art. 110 cod. pen.
Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Gianluca Bevilacqua, proponendo, con un primo motivo, censure identiche a quelle di Antonio Alessandro Bevilacqua; con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 110 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alia declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Alessandro Bevilacqua, lamentando l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs.
art. 110 cod. pen
Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Gianluca Bevilacqua, proponendo, con un primo motivo, censure identiche a quelle di Antonio Alessandro Bevilacqua; con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alia declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ANTONIO ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 BEVILACQUA GIANLUCA nato a LOCRI il 28/11/1993 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha respinto l'impugnazione proposta da Antonio Alessandro Bevilacqua e da Gianluca Bevilacqua nei confronti della sentenza del 16/1/2020 del Tribunale di Locri, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di 6 mesi di arresto in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito con una automobile attività di trasporto non autorizzato di rifiuti vari, del peso complessivo di circa 290 chili, consistenti in 6 ruote, 2 cerchioni, un fornetto in alluminio, 6 pali di ferro di colore rosa, 2 pali di ferro di colore grigio, 6 pentole, 20 forchette in acciaio, uno stendibiancheria in ferro e vario altro materiale ferroso; in Bianco, il 30/6/2018).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Alessandro Bevilacqua, lamentando l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, a causa dell'erronea qualificazione come rifiuti dei beni detenuti dal ricorrente, che potevano essere riutilizzati non avendo esaurito il loro ciclo vitale e di cui il ricorrente non intendeva disfarsi, essendo intenzionato a riutilizzarli. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Gianluca Bevilacqua, proponendo, con un primo motivo, censure identiche a quelle di Antonio Alessandro Bevilacqua; con un secondo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al proprio concorso nel trasporto dei rifiuti, posto che egli non era proprietario del veicolo, non lo conduceva e non aveva reso dichiarazioni indizianti, con la conseguente assenza di elementi sulla base dei quali ricavare la prova della sua partecipazione all'illecito trasporto di rifiuti contestato all'altro imputato, posto che era un semplice passeggero e non aveva in alcun modo agevolato il trasporto dei rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, essendo volti, peraltro in modo generico, privo di analisi della vicenda e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rivalutazione delle risultanze di fatto, in particolare delle caratteristiche dei beni trasportati in concorso dai due ricorrenti, onde escludere la loro natura di rifiuti, che invece è stata correttamente ribadita dai giudici di merito (pur non essendo stata contestata con gli atti d'appello), sulla base del numero, della quantità e della qualità degli stessi, traendone, correttamente, alla luce della descrizione di tali beni contenuta nella analitica contestazione, la loro qualificabilità come rifiuti: si tratta di motivazione sufficiente, non censurabile, sul piano delle valutazioni di fatto, in sede di legittimità.

Il secondo motivo del ricorso di Gianluca Bevilacqua, peraltro anch'esso volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova allo scopo di escludere la sua partecipazione alla condotta contestata, è inammissibile, non essendo stato devoluto ai giudici dell'impugnazione con l'atto d'appello, mediante il quale, come si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, erano solamente state lamentate la natura di reato proprio di quello di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 contestato ai ricorrenti, con la conseguente necessità di escluderne la configurabilità, stante il carattere occasionale del trasporto, e l'eccessività della pena, senza sollevare rilievi in ordine alla configurabilità del concorso in tale reato nei confronti di Gianluca Bevilacqua, con la conseguente preclusione a muovere censure su tale punto della sentenza impugnata, non essendo lo stesso stato sottoposto ai giudici del gravame ed essendo di conseguenza preclusa la deduzione di vizi utilmente denunciabili al riguardo.

Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, stante il loro contenuto non consentito e la preclusione formatasi quanto ai secondo motivo del ricorso di Gianluca Bevilacqua. Alia declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Cons